Articolo 1. Identità e scopi sociali
ARCO Consumatori è un’associazione volta alla difesa ed alla promozione dei diritti dei consumatori e degli utenti. ARCO Consumatori persegue, senza scopo di lucro, finalità di solidarietà sociale, fondando la propria attività su principi di democrazia, etica, solidarietà, tutela ambientale, qualità della vita, consumo consapevole, prevenzione dell’usura, condannando quelle attività che s’ispirano e praticano la violenza, il razzismo, la discriminazione sociale ed etnica, il sopruso e la corruzione.
ARCO rappresenta e tutela indistintamente i diritti e gli interessi legittimi di tutti i consumatori ed utenti, riconosciuti e sanciti dall’Organizzazione Mondiale delle Nazioni Unite, dalla Consumers International, dall’Unione Europea, dallo Stato Italiano, dalle Regioni e Province d’Italia, con le forme e le modalità previste nei relativi atti normativi.
ARCO tutela e promuove i diritti dei consumatori e degli utenti tra cui:
- il diritto alla sicurezza e all’integrità fisica e psichica;
- il diritto alla qualità dei prodotti e dei servizi;
- il diritto a ricevere un’informazione adeguata ed una pubblicità corretta;
- il diritto a ricevere un’adeguata educazione al consumo;
- il diritto a poter esercitare una libera scelta tra prodotti e servizi competitivi;
- il diritto di essere rappresentati;
- il diritto ad un equo ristoro dei danni subiti;
- il diritto ad un ambiente sano;
- il diritto alla tutela economica e del risparmio;
- il diritto alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali.
ARCO assiste e difende i consumatori, laddove si renda opportuno, anche dinanzi all’Autorità giudiziaria, ordinaria e amministrativa, nonché in organismi internazionali, garantendo i loro diritti e assistendoli nei rapporti con i fornitori di beni e servizi pubblici e privati.
Nella salvaguardia della propria autonomia l'Associazione potrà cooperare, per progetti specifici in materia di protezione e tutela del consumatore, con enti analoghi, organismi nazionali ed internazionali e strutture pubbliche; organizzare e gestire - anche con strutture permanenti - tutte quelle attività utili per il raggiungimento dei propri fini sociali.
L'Associazione potrà altresì svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività ritenute integrative, in un ottica di sviluppo e maggior radicamento sul territorio. Per il raggiungimento delle finalità del presente Statuto ARCO Consumatori può agire in giudizio, sia esso civile, amministrativo o penale, con tutti i mezzi e gli strumenti previsti dall'ordinamento.
Scopi dell’associazione sono:
- la tutela, l’informazione e l’educazione del consumatore e dell’utente;
- la salvaguardia della salute, della sicurezza, degli interessi economici e dei risarcimenti dei danni,
- l’affermazione del diritto alla rappresentanza degli interessi dei consumatori negli organismi pubblici e privati ai livelli locali, regionali, nazionali ed internazionali;
- la promozione di una legislazione adeguata, in materia di tutela dei consumatori;
- il riconoscimento della legittimazione delle organizzazioni dei consumatori a costituirsi parte civile nei processi penali e ad agire per la tutela della collettività dei consumatori in sede civile;
- la promozione di strutture, consultive o decisionali, che esprimano gli interessi dei consumatori nei rapporti con le istituzioni nazionali ed internazionali;
- gli scambi di informazione con le organizzazioni di consumatori degli altri paesi, in particolare di quelle europee, per sviluppare il movimento dei consumatori e l’evoluzione della difesa dei consumatori nell’Unione Europea;
- la realizzazione di strumenti di studio, ricerca e documentazione sui temi del consumo di beni e servizi, anche per conto di enti pubblici e di istituzioni regionali, nazionali, europee ed internazionali;
- l'aggiornamento e la formazione dei consumatori ed in genere del personale della scuola e la realizzazione di interventi nei confronti delle componenti scolastiche;
- l'organizzazione e coordinamento di professionisti o gruppi di professionisti allo scopo di fornire chiarimenti legislativi, fiscali o tributari, amministrativi e pratici agli utenti;
- la promozione di strumenti alternativi di risoluzione delle controversie.
Articolo 2. Attività
Per realizzare gli scopi previsti nel presente Statuto ARCO Consumatori potrà porre in essere le seguenti attività:
- promuovere iniziative di solidarietà sociale e di sostegno al consumo sostenibile ed etico in tutti i settori della vita (alimentazione, salute e sanità, servizi alla persona, casa, abbigliamento, informazione, trasporti, risparmio, sicurezza, tutela ambientale, cultura, formazione ed educazione, diritti, tempo libero, ecc.);
- favorire l’accesso alla giustizia da parte di quei consumatori e utenti particolarmente svantaggiati;
- promuovere iniziative per la prevenzione del fenomeno dell’usura, attraverso forme di tutela e di assistenza delle vittime e attraverso iniziative di formazione alla collettività, nonché attraverso la promozione e la partecipazione ad altre associazioni o fondazioni aventi analoghe finalità;
- promuovere e realizzare la formazione, l’aggiornamento professionale, lo svolgimento di ricerche sui temi inerenti l’oggetto sociale;
- promuovere la formazione di docenti per università e scuole di ogni ordine e grado, sui temi inerenti l’oggetto sociale;
- promuovere direttamente corsi scolastici, universitari e post-universitari sui temi inerenti l’oggetto sociale;
- promuovere iniziative di amicizia, di solidarietà e di cooperazione sociale, tecnica e di collaborazione con paesi esteri ed in particolare con le Comunità dei paesi in via di sviluppo, nello spirito della solidarietà che accomuna l’impegno per la difesa dei diritti civili, della salute e della dignità umana in tutto il mondo;
- promuovere interventi per il controllo della qualità dei beni e dei servizi, che devono essere prodotti ed erogati secondo norme di sicurezza per il consumatore, di tutela ambientale, di salvaguardia sociale e devono essere pubblicizzati attraverso un corretto uso dei mezzi di comunicazione di massa;
- promuovere e comunque partecipare ad accordi, protocolli e convenzioni, con altre associazioni di consumatori, enti, organismi ed istituzioni pubbliche e private, organizzazioni di categoria, soggetti economici pubblici e privati, eccetera, sui temi inerenti l’oggetto sociale;
- promuovere interventi per il controllo della conformità a legge e a principi etici, della pubblicità commerciale;
- promuovere strutture stabili per l’assistenza e la fornitura di servizi ai consumatori e agli utenti, in particolare a quelli svantaggiati, sui temi inerenti l’oggetto sociale;
- promuovere l’attività di edizione di giornali, riviste, opuscoli, audiovisivi e mezzi multimediali, libri e strumenti vari per l’informazione e la formazione, su supporti cartacei o informatici e telematici, sui temi inerenti l’oggetto sociale;
- rappresentare gli interessi dei singoli consumatori e utenti ovvero gli interessi collettivi e generali dei cittadini, in particolare di quelli svantaggiati, attraverso la proposizione di azioni ordinarie e/o di inibizione, compresa la costituzione di parte civile, in materie penali, civili, amministrative o di competenza di Autorità di settore, sui temi inerenti l’oggetto sociale;
- promuovere convegni, incontri, seminari e corsi, anche scolastici, di informazione, di educazione e di orientamento, e utilizzare spazi giornalistici e tempi d’antenna radiotelevisivi affinchè gli stessi consumatori conoscano le necessità e l’influenza d’un loro comportamento più razionale e più solidale, siano messi a conoscenza dei prezzi e delle qualità dei prodotti e dei servizi disponibili sul mercato, così da non essere vittime di abusi, speculazioni e frodi;
- promuovere attività, manifestazioni ed eventi di carattere culturale e ricreativo finalizzati alla pubblica sensibilizzazione delle attività e degli scopi dell’Associazione, stimolando la partecipazione intesa anche come possibile forma di sviluppo economico necessario alla sopravvivenza e al perseguimento delle attività associazionistiche;
- promuovere la formazione di fondazioni o associazioni tra associazioni per favorire una migliore realizzazione di quanto sopra;
- promuovere l’evoluzione della legislazione sopranazionale, nazionale e regionale in materia di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti, in sintonia con i principi espressi nel presente Statuto.
Articolo 3. Adesione ad ARCO Consumatori
1. Possono aderire ad ARCO Consumatori sede nazionale, persone di nazionalità che si riconoscano e si impegnino ad osservare il presente Statuto, ovunque risiedano o dimorino nel territorio dell’Unione Europea e abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, senza limitazioni in riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.
2. Le adesioni sono indirizzate ad ARCO Consumatori nazionale e devono essere verificate annualmente, in occasione della raccolta delle quote.
3. Per essere ammessi alla vita associativa è necessario presentare la domanda di ammissione indirizzata al Segretario generale o regionale, indicando le generalità, professione, residenza, domicilio e recapiti e dichiarando, qualora sia stata costituita, l'associazione regionale di riferimento di ARCO, fra quelle esistenti, nella quale s’intende esercitare il proprio diritto di voto. L’aspirante socio dovrà dichiarare, inoltre, di attenersi al presente Statuto, alle deliberazioni degli organi sociali e di impegnarsi al pagamento della quota sociale. È compito del legale rappresentante di ARCO Consumatori, dell’associazione regionale e/o nazionale, verificare le condizioni per procedere all’iscrizione ed accettare la domanda qualora non si manifestino motivi di incompatibilità del nuovo socio con le disposizioni statutarie. L'accettazione, e la relativa iscrizione nell’elenco dei soci tenuto dalla sede nazionale di ARCO Consumatori, danno diritto immediato di ricevere la tessera sociale, consentendo l’acquisizione della qualifica di socio. Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato può presentare istanza al Collegio nazionale dei probiviri che dovrà pronunciarsi entro trenta giorni.
4. In caso di scioglimento o grave crisi o comunque inoperatività definitiva di un’associazione regionale di ARCO i soci rimangono iscritti ad ARCO associazione nazionale.
I soci hanno diritto di partecipare a tutte le attività e le manifestazioni indette dall'Associazione, sono tenuti al pagamento della quota sociale, all’osservanza dello Statuto ed alle deliberazioni prese dagli organi sociali. Il mancato pagamento della quota annuale determinerà l’esclusione del socio che verrà disposta dal Segretario generale o dal Segretario regionale.
5. Le adesioni sono raccolte dalla sede nazionale di ARCO Consumatori e anche dalle sedi regionali. Le sedi regionali conservano le schede di adesione dei soci e ne trasmettono copia alla sede nazionale, che cura l’aggiornamento di una banca dati nel rispetto delle leggi sul diritto alla riservatezza.
6. Chiunque può segnalare eventuali irregolarità nella raccolta delle adesioni dei soci. Dette segnalazioni sono valutate dal segretario regionale e, in via concorrente, dal segretario nazionale, che provvedono eventualmente all’annullamento delle stesse.
Titolo II
Norme generali e organi
Articolo 4. Le elezioni
1. Le elezioni ordinarie di ARCO Consumatori sono indette dal segretario generale ogni quattro anni.
2. Elezioni generali straordinarie possono tenersi prima della scadenza, per gravi crisi dell’associazione. Il segretario generale indice altresì elezioni straordinarie in una sola regione, quando per qualunque ragione il segretario di essa lasci l’incarico e il relativo Congresso risulti in grave crisi e non riesca a sostituirlo. In entrambi i casi di elezioni straordinarie occorre una delibera della Direzione nazionale a maggioranza assoluta dei componenti.
3. Partecipano alle elezioni tutti i soci in regola con il tesseramento annuale.
Articolo 5. La Commissione elettorale
1. La Commissione elettorale centrale è composta da tre persone elette dalla Direzione nazionale, su proposta del segretario generale, almeno tre mesi prima delle elezioni ordinarie e sono scelti tra coloro che non rivestono ruoli direttivi; ha funzioni di assistenza, vigilanza e controllo sul corretto operato di tutte le operazioni elettorali.
2. I componenti della Commissione non possono essere candidati a nessun livello di elezioni nell’Associazioni e partecipano al Congresso nazionale con poteri eguali a quelli dei delegati eletti.
Articolo 6. Il Collegio nazionale dei probiviri
1. Il Collegio nazionale dei probiviri è composto da sette persone elette dal Congresso nazionale su proposta del presidente nazionale. L’incarico di componente del Collegio è incompatibile con incarichi monocratici e con la partecipazione alla Direzione nazionale.
2. Il Collegio nazionale dei probiviri contribuisce alla interpretazione dello Statuto ed opera come organo di consultazione del presidente nazionale, o pronunciandosi con decisione vincolante sui conflitti tra organi. Ha facoltà di proporre modifiche allo statuto da parte del Congresso nazionale. Il Collegio giudica della compatibilità e coerenza di Statuti regionali.
3. Il Collegio interviene, in via conciliativa, nei conflitti di ogni tipo dell’Associazione, su richiesta degli interessati o su sollecitazione del presidente nazionale, e comunque in rapporto di collaborazione ed interlocuzione con lo stesso. Il Collegio ha autonomi poteri di accertamento e di indagine e può delegare tali compiti ad alcuni o anche a uno solo dei suoi componenti.
4. Il Collegio delibera validamente con la partecipazione di almeno cinque dei suoi componenti, decide sulle proposte di esclusione formulate dai segretari regionale e/o nazionale, ai sensi dell’art. 19 e sui ricorsi contro i provvedimenti di sospensione disposti dagli stessi ai sensi dell’art. 20, e si pronuncia entro quaranta giorni dopo aver svolto adeguata istruttoria, audito la persona nei cui confronti è stata formulata la richiesta di esclusione e le persone coinvolte nella controversia. In casi molto gravi di compromissione dell’immagine e degli interessi dell’Associazione, il Collegio può disporre cautelativamente e con effetto immediato il divieto per le persone sottoposte a procedimento penale di far uso di nome e simboli.
5. Il Collegio si può avvalere di collaboratori esterni per le attività conciliative e istruttorie.
6. Elegge a maggioranza assoluta il suo presidente, che partecipa di diritto al Congresso nazionale.
Articolo 7. I Collegi nazionale dei revisori dei conti
1. I Collegi regionali e quello nazionale dei revisori dei conti hanno il compito di controllare la regolarità della gestione amministrativa e contabile. Redigono e trasmettono una propria relazione prima dell'annuale approvazione del bilancio consuntivo da parte degli organi competenti, che devono tenerne conto. Se in corso d’anno riscontrano irregolarità i Collegi devono darne immediata comunicazione agli organi direttivi regionali e nazionali, oltre che ai segretari e tesorieri interessati.
2. I Collegi dei revisori dei conti sono composti da tre persone, iscritte all'albo dei Revisori contabili, elette dagli organi direttivi del corrispondente livello, anche tra esterni all’Associazione, su proposta del segretario regionale o nazionale. Scelgono nel loro seno un presidente del Collegio.
Titolo III
Strutture regionali e delle province autonome
Articolo 8. Il Congresso regionale
1. Il Congresso regionale orienta l'azione dell’Associazione in ambito regionale. Esso decide le linee di intervento nella regione.
2. Il Congresso regionale è composto dai delegati eletti a livello territoriale tra tutti i soci oltre a persone che esso stesso coopta in qualsiasi momento con la maggioranza dei due terzi, su proposta del segretario regionale, in numero comunque non superiore al dieci per cento dei rappresentanti elettivi.
3. Nel caso in cui un componente elettivo del Congresso per qualsiasi motivo venga a cessare dall’incarico, viene sostituito con il primo dei non eletti.
4. Il Congresso è convocato normalmente una volta all’anno e ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità dal segretario regionale o da chi ne fa le veci, o quando lo richieda un quinto dei suoi componenti. Il potere di convocazione può essere esercitato eccezionalmente e in via sostitutiva dal segretario nazionale.
5. La riunione è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti, o in seconda qualsiasi sia il numero dei presenti. Si delibera di norma con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui è diversamente disposto dallo Statuto. Se è richiesto un quorum di validità, le assenze rigorosamente giustificate sono detratte.
Articolo 9. Organi politici regionali
1. Il Congresso regionale elegge tra i suoi componenti il segretario e, eventualmente, un Consiglio direttivo regionale e un presidente.
2. Il segretario regionale è eletto a maggioranza dei votanti e costituisce una segreteria regionale tra cui sceglie un componente al quale delega permanentemente compiti di segretario amministrativo.
3. Con la stessa maggioranza tutti i Congressi regionali possono eleggere un presidente, con compiti di affiancamento del segretario nella rappresentanza esterna dell’Associazione e di conciliazione tra gli aderenti in caso di conflitto. Il presidente dirige i lavori degli organismi collettivi, Congresso o Consiglio direttivo regionale. Se non è eletto un presidente provvede il segretario regionale.
Articolo 10. Il Segretario regionale
1. Il segretario regionale:
§ coordina e promuove le attività dell’Associazione nella regione, nel quadro delle disposizioni statutarie, delle scelte congressuali nazionali e regionali e delle indicazioni della Direzione nazionale e del segretario generale;
§ redige, con il segretario amministrativo, il piano finanziario regionale, secondo le linee stabilite dalla Direzione nazionale, presenta i bilanci consuntivi e preventivi, cura l'amministrazione regionale;
§ realizza una politica finanziaria coordinata e di mutuo aiuto tra la realtà regionale e le realtà locali dell’Associazione, nonché di collaborazione con gli organi nazionali;
§ convoca Congresso e Consiglio direttivo di sua iniziativa o nei casi richiesti;
§ può nominare un vicesegretario e nomina i collaboratori di sua competenza nella segreteria regionale;
§ sospende temporaneamente le iniziative locali che appaiono in grave contrasto con gli indirizzi dell’Associazione, avviando contestualmente le procedure necessarie alla verifica dell’attività politica svolta e, eventualmente, quelle disciplinari;
§ partecipa di diritto al Congresso regionale.
2. In caso di cessazione dalla carica del segretario regionale, per qualsiasi ragione, o di impedimento prolungato il vicesegretario ne assume pienamente le funzioni e i poteri, e convoca entro quaranta giorni il Congresso per una nuova elezione. In mancanza, il segretario generale nomina un commissario straordinario, preferibilmente scelto tra i componenti del Congresso regionale, con ratifica della Direzione nazionale.
Articolo 11. Il Consiglio direttivo regionale
1. Il Consiglio direttivo regionale programma le linee di politica e di finanza regionale e approva il bilancio.
2. Il Consiglio direttivo regionale delibera validamente a maggioranza semplice quando è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti.
3. Il Consiglio direttivo regionale è convocato almeno ogni tre mesi e tutte le volte che se ne presenti la necessità. Esso deve altresì essere convocato su richiesta di un quinto dei suoi membri. Il potere di convocazione può essere esercitato in via sostitutiva straordinaria dal segretario nazionale.
4. Se per qualsiasi motivo vengono a cessare dalla carica singoli componenti del Consiglio direttivo regionale si procede alla sostituzione con il primo dei non eletti o, in mancanza, attraverso una nuova elezione.
Titolo IV
Struttura nazionale
Articolo 12. Il Congresso nazionale
1. Il Congresso nazionale approva e modifica lo Statuto su proposta del Collegio dei probiviri; elegge il presidente, il segretario generale, la Direzione, il Collegio dei probiviri; decide l’indirizzo generale di Arco Consumatori.
2. Il Congresso nazionale è composto dai rappresentanti eletti nei Congressi regionali.
3. Nel caso in cui un componente elettivo del Congresso per qualsiasi motivo venga a cessare dall’incarico, viene sostituito con il primo dei non eletti nella regione di provenienza o, in mancanza, con persona scelta dal Consiglio direttivo regionale o, se manca tale organo, dalla Segreteria regionale.
4. Le elezioni per il Congresso nazionale sono indette dal segretario generale alla scadenza ordinaria o, anticipatamente e in caso di grave crisi, dal presidente su delibera della Direzione nazionale. Indette le elezioni, gli organi collegiali e monocratici di ogni livello svolgono fino alla loro sostituzione attività di ordinaria amministrazione, garantendo la continuità e il funzionamento dell’Associazione.
5. Sono componenti di diritto del Congresso il presidente, che ne dirige i lavori, il segretario generale, i tre componenti della Commissione elettorale nazionale, il presidente del Collegio nazionale dei probiviri, i segretari regionali, i rappresentanti delle associazioni nazionali che aderiscono ad Arco Consumatori, gli ex presidenti e segretari generali dell’Associazione.
6. Il Congresso nazionale è convocato in seduta straordinaria se lo richiedono un quarto dei suoi componenti o almeno tre congressi regionali.
7. Per la validità delle sedute occorre la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e per le delibere il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo approvazione o modifiche dello Statuto, che richiedono la maggioranza assoluta dei componenti.
Articolo 13. Il presidente nazionale
1. Il presidente nazionale:
· convoca, nei casi previsti dallo Statuto, gli organismi congressuali e di norma ne dirige i lavori;
· si pone come organo di equilibrio e di garanzia nella vita dell’Associazione nelle situazioni di crisi, mantenendo una interlocuzione costante con quanti lo richiedano e sollecitando il Collegio dei probiviri a intervenire in funzione conciliativa;
· assicura che lo Statuto possa trovare corretta applicazione e a tal fine, in caso di dimissioni o impedimento di componenti del Collegio dei probiviri o della Commissione elettorale centrale, sentito il segretario generale nomina dei sostituti;
· può nominare uno o due vicepresidenti.
2. In caso di impedimento del presidente o di cessazione per qualsiasi motivo della sua carica, i suoi poteri sono temporaneamente assunti dal vicepresidente più anziano e, nel caso in cui i vicepresidenti non siano stati nominati, dal presidente del Collegio nazionale dei probiviri.
Articolo 14. Il segretario generale
1. Il segretario generale:
§ ha la rappresentanza legale di ARCO Consumatori;
§ coordina e promuove le attività dell’Associazione in esecuzione delle disposizioni statutarie, delle scelte congressuali nazionali e delle indicazioni della Direzione nazionale;
§ nomina il segretario amministrativo nazionale, che ha firma disgiunta per gli atti di natura patrimoniale e redige con lui il piano finanziario nazionale consuntivo e preventivo, secondo le linee stabilite dalla Direzione;
§ propone alla Direzione i nominativi degli altri componenti della Segreteria nazionale e può nominare all’interno di questa uno o due vicesegretari, il più anziano dei quali lo sostituisce in caso di impedimento temporaneo;
§ esercita potere generale di verifica sulle attività di ogni livello territoriale, sospendendo le relative attività nei casi gravi di contrasto con l’indirizzo dell’Associazione e ne riferisce alla Direzione, che delibera su sua proposta;
§ avvia le procedure disciplinari per la esclusione o dispone la sospensione temporanea di un aderente, sentito il segretario regionale competente;
§ ha tutti gli altri poteri di proposta, di nomina e di convocazione, anche sostitutivi, attribuitigli dal presente Statuto.
Articolo 15. La Segreteria nazionale
1. La Segreteria nazionale coadiuva il segretario generale nello svolgimento delle sue funzioni. La Segreteria è costituita dal segretario amministrativo nazionale e da componenti eletti dalla Direzione nazionale, su proposta del segretario generale che ne determina il numero e ripartisce tra loro responsabilità specifiche per le varie politiche dell’Associazione.
2. Qualora per qualsiasi motivo il segretario cessi dalla carica, la Segreteria conserva le sue funzioni fino alla elezione di un nuovo segretario.
Articolo 16. La Direzione nazionale
1. La Direzione nazionale determina gli indirizzi delle politiche di ARCO Consumatori, con carattere vincolante per tutti i livelli di esso; ha funzioni di consiglio di amministrazione e approva i bilanci consuntivi e preventivi; emana eventuali norme regolamentari per l'attuazione dello Statuto: in particolare fissa le modalità di elezione dei rappresentanti e il numero degli eleggibili in ciascuna regione, approva un regolamento generale che definisce lo svolgimento concreto delle elezioni; elegge i componenti della Commissione elettorale centrale e del Collegio nazionale dei revisori dei conti; assume tutti i poteri del Congresso, quando questo non è riunito, salvo ratifica delle deliberazioni da parte del Congresso stesso.
2. Sono componenti di diritto il presidente e il segretario generale, i loro eventuali vice, il segretario amministrativo, i segretari regionali e delle province autonome, gli ex presidenti o segretari nazionali. Altri componenti sono eletti in numero di trenta dal Congresso nazionale e, in caso di cessazione per qualunque causa dall’incarico, sostituiti con i primi dei non eletti o, in mancanza, attraverso nuove elezioni.
3. La Direzione nazionale è convocata almeno ogni quattro mesi e tutte le volte che se ne presenti la necessità dal segretario generale. Essa può altresì essere convocata dal presidente se lo richiede un terzo dei suoi componenti, o quando sono indette elezioni generali, o quando per qualunque ragione il segretario cessi dall’incarico.
4. Le sue delibere sono valide con la partecipazione della maggioranza assoluta dei componenti e il voto favorevole della maggioranza semplice dei votanti, salvo i casi in cui sia disposto diversamente dal presente Statuto.
Titolo V
Sanzioni politiche e disciplinari
Articolo 17. Incompatibilità
1. La partecipazione ad associazioni politiche o sindacali, i cui Statuti o programmi non siano in contrasto con gli scopi e le idealità dell’Associazione contenuti nel presente Statuto, sono compatibili con l’adesione ad Arco Consumatori.
2. In caso di conflitto di interessi, l’assunzione di cariche individuali di coordinamento o direzione nell’Associazione è incompatibile con l’assunzione di analoghe responsabilità, compiti e funzioni: a) nelle associazioni aderenti ad Arco Consumatori di cui all’art. 4 del presente Statuto; b) o nelle pubbliche istituzioni per cariche elettive o per incarichi ricevuti; c) o in caso di responsabilità gestionale di servizi pubblici o privati nei settori di operatività dell’Associazione.
3. Il Collegio nazionale dei probiviri, accertata la situazione di incompatibilità, dichiara la decadenza dalle cariche nell’Associazione.
4. Nei casi di condanna definitiva per i reati penali, il Collegio dei probiviri può dichiarare la incompatibilità dell’interessato con la condizione di socio, valutando a tal fine i fatti ritenuti a suo carico ed i suoi comportamenti successivi alla luce dei principi e dei fini ispiratori di ARCO Consumatori.
5. Gli imputati dei reati di cui sopra possono essere sospesi temporaneamente dal Collegio con divieto di far uso del nome e dei simboli del movimento fino alla definizione del procedimento.
6. È incompatibile con cariche individuali di coordinamento o segreteria nell’Associazione la candidatura in competizioni politiche o amministrative. In tal caso il socio ha obbligo di darne comunicazione al segretario nazionale e regionale, che ne dispone la decadenza immediata ai sensi dell’articolo seguente.
7. È fatto divieto a chiunque di usare simboli, sedi e strutture dell’Associazione in occasione di partecipazione a competizioni elettorali politiche o amministrative.
Articolo 18. Esclusione
1. Il provvedimento di esclusione viene adottato dal Collegio dei probiviri, su proposta dei segretari regionali interessati e, in via concorrente, dal segretario generale, nei confronti di soci che operano in ambito locale o regionale. La esclusione è proposta dal segretario generale nei casi di persone che operano a livello nazionale.
2. La esclusione di componenti del Collegio dei probiviri compete alla Direzione nazionale su proposta del presidente.
3. Cause di esclusione sono: scoperta o insorgenza, non dichiarata dall’interessato, di situazioni di incompatibilità di cui all’art. 18; violazioni gravi del presente statuto; rifiuto ripetuto di adeguarsi alle delibere degli organi dell’Associazione; ripetuti provvedimenti di sospensione confermati ai sensi dell’art. 20.
4. Le persone proposte per la esclusione hanno diritto di conoscere con precisione gli addebiti, di presentare memorie e documentazioni al Collegio e di essere ascoltate. Il Collegio, se delibera per la esclusione, dà anche indicazioni circa le modalità di comunicazione all’esterno della delibera, al fine di salvaguardare prioritariamente l’immagine e le relazioni pubbliche dell’Associazione.
Articolo 19. Sospensioni
1. Il segretario regionale o, in sostituzione, quello nazionale, possono disporre la sospensione temporanea, fino a un anno, di un aderente nei casi di grave violazione dei doveri di lealtà verso l’Associazione e rispetto di ogni persona.
2. Le persone sospese possono ricorrere al Collegio dei probiviri. Il Collegio ha facoltà di respingere, confermare o attenuare la sanzione. Ha altresì facoltà di comminare a tutte le persone coinvolte richiami o censure, di cui è data pubblicità nelle sedi dell’Associazione.
Articolo 20. Revoca di incarichi
1. Il segretario generale o regionale possono proporre la revoca di incarichi di rappresentanza dell’Associazione a seguito di verifica dell’operato e dell’indirizzo politico nei casi in cui emerga incompatibilità con gli indirizzi decisi da organi collegiali di direzione e di impossibilità di dirimere il conflitto.
2. Deliberano in materia i Consigli direttivi o i Congressi regionali, per i casi di loro competenza, e la Direzione nazionale sia per i casi di propria competenza, sia come istanza superiore rispetto a casi regionali. Gli interessati hanno diritto di conoscere puntualmente la contestazione e di essere ascoltati dagli organi politici superiori.
3. Si dà informazione a questi provvedimenti politici nelle sole sedi dell’Associazione, salvo i casi in cui sia necessario tutelare ARCO Consumatori nei rapporti esterni.
4. Le persone private dell’incarico devono immediatamente cessare da ogni comportamento che possa creare confusione. Se contravvengono a questa prescrizione, sono passibili di esclusione, ai sensi dell’art. 19.
Articolo 21. Decadenza
I componenti degli organi collegiali dell’Associazione e i delegati ai Congressi, sia a livello regionale che nazionale, decadono automaticamente dalla loro carica dopo tre assenze continuative ingiustificate. Il provvedimento di decadenza è comunicato dai segretari competenti che provvedono contestualmente ad avviare le procedure di sostituzione.
Articolo 22. Mozioni di sfiducia e scioglimenti.
1. Gli incarichi elettivi monocratici di qualunque livello si perdono per mozione di sfiducia approvata dallo stesso organo che ha proceduto all’elezione, mentre gli incarichi assegnati per nomina sono revocati dall’organo che li ha conferiti.
2. Si procede allo scioglimento di un Consiglio direttivo regionale o della Direzione nazionale quando viene a mancare per tre sedute consecutive il numero legale. Gli organi competenti provvedono a convocare al più presto i rispetti Congressi per la ricostituzione degli organismi, mentre le funzioni loro spettanti sono esercitate provvisoriamente dai rispettivi segretari o, ove manchino, si procede alla nomina di Commissari ai sensi del comma seguente.
4. In caso di scioglimento di un Congresso regionale o del Congresso nazionale per grave crisi, le loro funzioni sono assunte provvisoriamente dagli organi collegiali di direzione. In tali casi, se viene a mancare il quorum di validità dei Consigli direttivi o della Direzione, in caso di urgenza dispongono i segretari regionali o il segretario generale, con l’assistenza del presidente. Ove manchino anche i segretari, il presidente nomina Commissari con mandato vincolato a specifici atti.
Titolo VI
Patrimonio e responsabilità
Articolo 23. Natura di Onlus, iscrizioni agli albi, responsabilità giuridica
1. Nelle Regioni e nelle Province autonome ciascuna organizzazione di ARCO Consumatori, dotata di proprio statuto può registrarsi in albi e tiene un proprio bilancio, di cui si garantisce massima trasparenza in ordine all'origine e dall'importo delle entrate e delle voci di spesa.
2. La rappresentanza legale e processuale dell'organizzazione nazionale è attribuita al segretario generale e, per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, il potere di firma spetta anche disgiuntamente al segretario amministrativo nazionale. Tali poteri possono essere delegati dagli stessi per singoli atti o categorie di atti.
Articolo 24. Simboli
1. Sono simboli di ARCO Consumatori il nome e il logo originale regolarmente depositati.
2. Le organizzazioni regionali possono adottarne di simili, con la integrazione del nome della Regione. Il segretario generale deposita per la registrazione ogni altro simbolo di nuove aree specifiche di attività o di nuove iniziative dell’Associazione.
Articolo 25. Patrimonio ed entrate
1. Il patrimonio di ARCO Consumatori è costituito da beni mobili e immobili che pervengono da liberalità ed elargizioni o contributi da parte di enti pubblici o privati, o da persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione, dalle quote degli aderenti.
2. Per l'adempimento dei suoi compiti ARCO Consumatori dispone degli eventuali redditi derivanti dal suo patrimonio e degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività progettuali.
3. I soggetti che hanno responsabilità di gestione del patrimonio di ARCO Consumatori hanno obbligo, in caso di cessazione per qualsiasi ragione, di dare immediata informazione sullo stato patrimoniale e a trasmettere la documentazione relativa a chi li rileva dall’incarico.
4. In caso di scioglimento di una organizzazione regionale il patrimonio che residua dopo la liquidazione, ove non sia diversamente disposto nel suo Statuto, è devoluto all'organizzazione nazionale.
Articolo 26. Bilancio consuntivo e preventivo
1. Gli esercizi dell’organizzazione nazionale chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo e preventivo.
2. Entro il 30 aprile di ciascun anno il segretario generale e il segretario amministrativo nazionale predispongono il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, da sottoporre all'approvazione della Direzione nazionale entro il 31 maggio.
3. Entro il 30 novembre di ciascun anno i medesimi soggetti predispongono il bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione della Direzione nazionale. La comunicazione della riunione della Direzione nazionale indetta per l'approvazione dei bilanci deve essere trasmessa ai componenti, almeno quindici giorni prima, con raccomandata o telegramma.
4. I bilanci devono essere depositati presso la sede nazionale nei quindici giorni che precedono la riunione della Direzione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.
5. Gli stessi termini valgono per i bilanci regionali, salvo che non sia diversamente disposto dagli Statuti, e comunque è fatto obbligo a tutte le organizzazioni regionali di inviare copie dei bilanci alla Direzione nazionale e al Collegio nazionale dei revisori per le materie di loro competenza.
Articolo 27. Avanzi di gestione
1. A qualsiasi livello di organizzazione di ARCO Consumatori è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale.
2. È fatto obbligo agli organi responsabili di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione di ARCO Consumatori per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Articolo 28. Disposizioni per le organizzazioni regionali
Per tutte le materie di cui al presente titolo le organizzazioni regionali che hanno adottano propri Statuti devono esplicitamente disporre in modo analogo al presente titolo adeguandola alle esigenze connesse alla loro specificità e autonomia.
Disposizioni transitorie e finali
1. Entro sei mesi dal Congresso che approverà le disposizioni del presente Statuto le realtà regionali e locali, già in possesso di Statuto autonomo, debbono adeguarlo alle modifiche del presente Statuto, e nei sessanta giorni successivi il Collegio dei probiviri dà un nulla-osta circa la coerenza e la compatibilità con la presente versione dello Statuto. Le organizzazioni regionali di nuova costituzione o comunque sprovviste di Statuto depositato possono dotarsene, con gli stessi criteri e entro gli stessi termini.
2. Se è negato il nulla osta o se vi sono osservazioni particolari, il Congresso regionale entro quaranta giorni può adeguarsi o sollevare questione di revisione dello Statuto nazionale con specifica proposta, su cui entro sessanta giorni delibera in via definitiva il Congresso nazionale. Il Congresso regionale, che non si adegua a tale delibera, viene sciolto.
3. Il Congresso Nazionale dà specifico mandato al segretario generale per le eventuali modifiche, non sostanziali, dello Statuto richieste da organi o autorità di controllo e vigilanza.



Statuto

